(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 
                        del 16 febbraio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
    Visto  l'art.  117,  commi  terzo,  quarto   e   settimo,   della
Costituzione; 
    Visto l'art. 4, lettera f), dello statuto; 
    Vista la legge regionale 2 aprile 2009, n.  16  (Cittadinanza  di
genere); 
    Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai
rapporti delle organizzazioni di volontariato  con  la  Regione,  gli
enti locali e gli altri enti  pubblici  -  istituzione  del  registro
regionale delle organizzazioni del volontariato); 
    Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in  materia
di programmazione regionale); 
    Vista la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle
associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9  della  legge
regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e  promozione  di  un
sistema di diritti di cittadinanza e di pari  opportunita':  riordino
dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati»); 
    Visto il parere espresso ai sensi dell'art.  5,  comma  4,  della
legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le
pari opportunita'),  dall'ufficio  di  presidenza  della  commissione
regionale per le pari opportunita' nella riunione dell'i  1°  gennaio
2011; 
    Considerato quanto segue: 
    1. Dopo  quasi  due  anni  dall'entrata  in  vigore  della  legge
regionale n.  16/2009  e'  emersa  l'esigenza  di  precisarne  alcuni
aspetti per migliorarne l'applicazione; 
    2. In particolare deve essere specificato, anche per un  migliore
coordinamento con  la  legislazione  regionale  in  materia,  che  le
associazioni che  possono  beneficiare  dei  contributi  della  legge
regionale n. 16/2009 sono quelle che, oltre a possedere  i  requisiti
di cui all'art.  6,  comma  1,  della  legge  regionale  n.  16/2009,
rientrano nelle categorie previste dalla legge regionale  9  dicembre
2002, n. 42 (Disciplina delle  associazioni  di  promozione  sociale.
Modifica all'art. 9 della legge  regionale  3  ottobre  1997,  n.  72
«Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza
e di pari opportunita': riordino dei  servizi  socio-assistenziali  e
socio sanitari integrati») o dalla legge regionale 26 aprile 1993, n.
28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni  di  volontariato
con la  Regione,  gli  enti  locali  e  gli  altri  enti  pubblici  -
Istituzione  del  registro   regionale   delle   organizzazioni   del
volontariato); 
    3. Inoltre la legge regionale n. 16/2009 e' modificata in modo da
precisare meglio il ruolo del documento di attuazione annuale  varato
dalla giunta regionale  per  implementare  le  previsioni  del  piano
regionale per la cittadinanza di genere, in coerenza con gli articoli
10 e 10-bis della legge regionale n. 49/1999; 
    4. Di  accogliere  sostanzialmente  la  condizione  espressa  nel
parere dell'Ufficio di presidenza della Commissione regionale per  le
pari opportunita'. 
    Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al preambolo della legge regionale n. 16/2009 
 
    1. Dopo il punto 6 del preambolo della legge regionale  2  aprile
2009, n. 16 (Cittadinanza di genere), e' inserito il seguente: 
    «6-bis. La programmazione degli interventi previsti  dalla  legge
avviene secondo le modalita' e  le  procedure  previste  della  legge
regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia  di  programmazione
regionale);».